RITARDO AEREO
I TUOI DIRITTI
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che, in caso di ritardo aereo di almeno tre ore, il passeggero ha diritto ad un risarcimento di:
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250 EURO per le tratte inferiori o pari a 1.500 chilometri;
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400 EURO per le tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
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600 EURO per le tratte pari o superiori a 3.500 chilometri.
Il passeggero, inoltre, ha diritto anche al risarcimento dei danni ulteriori (ad esempio: perdita di giornata di vacanza) fino a 5.000 EURO circa, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Montreal.
Infine, se la compagnia aerea non fornisce assistenza durante l’attesa (pasti, albergo, trasferimenti, ecc.), si ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute (è necessario conservare sempre tutti gli scontrini).
COME OTTENERE IL RISARCIMENTO
Compila il modulo a lato e verrai contattato entro 24 ore dal nostro staff. Potrai subito scoprire l’ammissibilità della tua richiesta e l’entità del risarcimento.
RimborsoViaggio.com garantisce un servizio completamente GRATUITO, finalizzato a recuperare il massimo risarcimento in favore del passeggero.
Tutta la procedura inizia e si conclude senza alcun costo per l’utente: il compenso per la nostra attività viene pagato totalmente dalla compagnia aerea.
VOLO CANCELLATO
Secondo il Regolamento CE 261/2004, il passeggero che subisce la cancellazione del volo ha diritto al risarcimento di:
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250 EURO per le tratte inferiori o pari a 1.500 chilometri;
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400 EURO per le tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
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600 EURO per le tratte pari o superiori a 3.500 chilometri.
Il passeggero ha diritto anche al rimborso del costo del biglietto se non viene ricollocato gratuitamente sul primo volo disponibile (di qualsiasi compagnia aerea).
Inoltre, si ha diritto anche al risarcimento dei danni ulteriori (ad esempio: perdita di giornata di vacanza) fino a 5.000 EURO circa, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Montreal.
Infine, se la compagnia aerea non fornisce assistenza durante l’attesa (pasti, albergo, trasferimenti, ecc.), si ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute (conservare sempre tutti gli scontrini).
COME OTTENERE IL RISARCIMENTO
Compila il modulo sottostante e verrai contattato entro 24 ore dal nostro staff. Potrai subito scoprire l’ammissibilità della tua richiesta e l’entità del risarcimento.
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NEGATO IMBARCO PER OVERBOOKING
Secondo il Regolamento CE 261/2004, il passeggero che subisce un negato imbarco ha diritto al risarcimento di:
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250 EURO per le tratte inferiori o pari a 1.500 chilometri;
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400 EURO per le tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
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600 EURO per le tratte pari o superiori a 3.500 chilometri.
Il passeggero ha diritto anche al rimborso del costo del biglietto se non viene ricollocato gratuitamente sul primo volo disponibile (di qualsiasi compagnia aerea).
Inoltre, si ha diritto anche al risarcimento dei danni ulteriori (ad esempio: perdita di giornata di vacanza) fino a 5.000 EURO circa, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Montreal.
Infine, se la compagnia aerea non fornisce assistenza durante l’attesa (pasti, albergo, trasferimenti, ecc.), si ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute (conservare sempre tutti gli scontrini).
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PROBLEMI CON IL BAGAGLIO
In caso di bagaglio smarrito, consegnato in ritardo o danneggiato il passeggero ha diritto al risarcimento fino a 1.100 EURO circa, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Montreal.
Il passeggero, se ha subito un problema con il proprio bagaglio, deve immediatamente presentare un reclamo presso l’Ufficio “Lost and Found” dell’aeroporto. In questo ufficio è necessario farsi rilasciare un apposito documento, denominato P.I.R., che è essenziale per ottenere il risarcimento.
Ricorda che in caso di smarrimento o tardiva riconsegna del bagaglio è previsto un termine di soli 21 giorni per richiedere il risarcimento. In caso di danneggiamento del bagaglio, il termine per richiedere il risarcimento è di soli 7 giorni.
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RIMBORSO PER MOTIVI DI SALUTE
Il passeggero che non può utilizzare un biglietto aereo per motivi di salute ha sempre diritto al rimborso del prezzo da parte della compagnia aerea. A tal fine è necessario che l’impedimento venga provato con idonea documentazione
Più in generale, il Codice della Navigazione e il Codice del Turismo prevedono che qualsiasi tipo di impedimento alla partenza (purché documentato) dia diritto al rimborso del biglietto aereo.
È bene evidenziare che il rimborso del biglietto aereo è previsto anche nel caso in cui l’impedimento non riguardi direttamente il passeggero, bensì il coniuge o il parente stretto con cui avrebbe dovuto viaggiare.
Le più frequenti circostanze che impediscono la partenza al passeggero possono essere:
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una malattia;
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un lutto di un parente stretto;
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un infortunio;
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un incidente;
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altre situazioni gravi supportate da idonea documentazione.
Purtroppo, anche in casi gravi e documentati, le compagnie aeree cercano sempre di negare il rimborso del biglietto aereo.
Pertanto, per ottenere in breve tempo il tuo risarcimento, affidati gratuitamente al nostro team di esperti.
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RIMBORSO PER VACANZA ROVINATA
Per “pacchetti turistici” si intendono: i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso” o le crociere turistiche, che combinano almeno due elementi tra alloggio, trasporto o altro servizio accessorio.
Nel caso in cui il pacchetto turistico risulti difforme rispetto alle caratteristiche attese, o la qualità dei servizi non corrisponda agli standard promessi, il tour operator è obbligato a risarcire il turista.
In questi casi, il consumatore può chiedere contemporaneamente due tipologie di indennizzo:
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danno patrimoniale: il viaggiatore può chiedere la restituzione di quanto pagato per le prestazioni non ancora ricevute, nonché la riduzione del prezzo per le prestazioni difformi comunque ricevute;
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danno da vacanza rovinata: il viaggiatore può chiedere il risarcimento per il disagio psicofisico sofferto in conseguenza della mancata realizzazione del programma di vacanza, al tempo inutilmente trascorso e all’irreparabilità dell’occasione perduta.
Il diritto al risarcimento del danno deve essere azionato entro tre anni dalla data di rientro dal viaggio
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